L’Avvocato Davide Cornalba ci invia questo approfondimento per il nostro blog, che condividiamo volentieri con voi lettori! La cittadinanza italiana si trasmette dai genitori al figlio in base al principio della discendenza. Il principio del luogo di nascita, invece, prevede che la cittadinanza si acquisisca per il fatto di essere nati nel territorio nazionale, cosa che la legge italiana non prevede, salvo rari casi (persone non identificate, figli di apolidi o impossibilità di trasmettere la cittadinanza da parte dei genitori). Sono italiani, ad esempio, i figli di almeno un genitore italiano, i figli di persone non identificate o apolidi nati nel territorio della Repubblica, i discendenti di italiani che possono provare la parentela con cittadini italiani. L’ascendenza deve essere provata attraverso documenti di cittadinanza (nascita, matrimonio e morte). La domanda unitamente alla documentazione può essere presentata alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine, oppure, se già in Italia, all’anagrafe del comune di residenza.
Per l’iscrizione di cittadini stranieri discendenti da cittadini italiani per soggiorni di breve durata (es. turismo/affari) non è più necessario rilasciare il permesso di soggiorno, è sufficiente la dichiarazione di soggiorno, ricorda l’Avv. Davide Cornalba.
Pertanto, i cittadini stranieri nati in Italia seguiranno la nazionalità dei genitori a meno che non possano seguire la nazionalità dei genitori secondo le leggi del paese di origine. I figli di cittadini stranieri nati in Italia e vissuti ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età possono dichiarare loro stessi di volere la cittadinanza entro un anno dal compimento dei 18 anni. La domanda deve essere puntualmente presentata all’anagrafe del comune di residenza, con documenti comprovanti la residenza ininterrotta in Italia dalla nascita.
Un figlio di cittadino italiano riconosciuto per via giudiziale, se è minorenne ottiene la cittadinanza automaticamente mentre se ha più di 18 anni entro un anno dalla sentenza è obbligato a dichiarare di volere la cittadinanza italiana.
Le istanze, dette anche dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono altresì soggette al pagamento di un contributo che ammonta a 200 euro.