Avv. Iacopo Maria Pitorri su arbitrato societario

Arbitrato societario art. 34, cos’è? Ce lo spiega l’Avvocato Pitorri di Roma attraverso il suo blog. Potete contattare l’Avvocato Pitorri con i riferimenti che trovate su internet. Lo studio legale dell’Avv. Pittori Iacopo Maria è in Roma, via Giovanni Amendola 95.

L’arbitrato societario è disciplinato dal D.lgs 17 gennaio 2003, n. 5. Si tratta di uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria che prevede la devoluzione ad arbitri di tutte le controversie insorgenti tra i soci e tra i soci e la società. 

Come funziona l’arbitrato societario

L’arbitrato societario si applica solo alle società di persona o società di capitali (tranne le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) ed esclusivamente in presenza di clausola compromissoria inclusa nell’atto costitutivo o nello statuto. Una clausola compromissoria contenuta in pattuizioni parasociali, infatti, è fonte di arbitrato ordinario.

In precedenza, nell’ordinamento giuridico italiano, era prevista un’unica forma di arbitrato, anche in ambito societario. La specificità della materia tuttavia, ha portato all’introduzione di una specifica forma di arbitrato. Il 1° gennaio 2004, infatti, è entrata in vigore la riforma del diritto societario, con i Decreti legislativi n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003. Il Decreto legislativo n. 5 in particolare, prevede che:

  • Gli statuti societari possano contenere clausole compromissorie; 
  • La nomina degli arbitri deve essere effettuata da soggetto estraneo alla società (art. 34, comma 2 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5); 
  • Deve essere ammesso l’intervento di terzi (art. 35, comma 2 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5); – 
  • Agli arbitri è consentito di conoscere incidenter tantum le questioni non compromettibili (art. 35, comma 3 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5); 
  • Agli arbitri è devoluto il potere di disporre con ordinanza non reclamabile la sospensione delle delibere assembleari impugnate (art. 35, comma 5 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5).

L’arbitrato societario quindi, ammette la previsione di clausole statutarie compromissorie per la risoluzione delle controversie future che possono insorgere tra soci o tra soci e la società, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, attraverso l’intervento degli arbitri. Il comma 2 dell’art. 34, infatti, prevede che il potere di nomina degli arbitri sia conferito a un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità. Ove il soggetto designato non provveda la nomina, è richiesta dal presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale. La clausola compromissoria quindi, è vincolante per la società e per tutti i soci. 

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali è previsto per legge l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I socia assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso, entro i successivi 90 giorni.

Arbitro societario, consorzio

La delega che consente di ricorrere ad arbitri per dirimere le controversie societarie, esclude dall’ambito di applicazione la società semplice non commerciale e i consorzi, a meno che non rivestano la forma della società commerciale.

CREDITS: Avvocato Pitorri Roma